premessa: questo nulla osta è una autorizzzazione preventiva necessaria per inoltrare la richiesta del visto d'ingresso alla Rappresentanza italiana all'estero, ed il visto che ne consegue è l'autorizzazione indispensabile per attraversare regolarmente la frontiera e richiedere il permesso di soggiorno.
ALLO STRANIERO E' DATA LA POSSIBILITA' DI ENTRARE IN ITALIA PER SVOLGERE IL LAVORO AUTONOMO
AL RIGUARDO SONO STATE INDIVIDIATE OTTO IPOTESI:
1) lo straniero che intende svolgere lavoro autonomo con qualità di dirigente o personale altamente specializzato
2) lo straniero che intende svolgere lavoro autonomo con qualità di lettore universitario di scambio o di madre lingua
3) lo straniero che intende svolgere lavoro autonomo con qualità di professore universitario o ricercatore
4) lo straniero che intende svolgere lavoro autonomo con qualità di traduttore o interprete
5) lo straniero che intende avviare una attività pofessionale o lavorativa autonoma (non ancora esistente)
6) lo straniero che intende entrare in collaborazione autonoma con una attività già esistente (es. attività di consulenza, lavoro a progetto)
7) lo straniero che intende svolgere lavoro autonomo in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività
8) lo straniero che intende svolgere lavoro autonomo nel settore dello spettacolo - a questa casistica è dedicata per gli approfondimenti una apposita pagina
LE SINGOLE CASISTICHE SOPRA INDICATE PREVEDONO DISTINTE CONDIZIONI E REQUISITI, ELENCATI CASO PER CASO IN QUESTA SCHEDA
LA DOMANDA DI NULLA OSTA POTRA' ESSERE INOLTRATA:
a) da un italiano o altra persona regolarmente soggiornante,nominata dall'interesssato quando egli si trovi nel paese di provenienza o nel paese di residenza, quale suo procuratore speciale, mediante atto tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla rappresentanza italiana all'estero o attraverso la sua traduzione in lingua italiana e legalizzazione resa ai sensi delle convenzioni internazionali (es. Convenzione de L'Aija del 05.10.1961 c.d. Apostille)
b) dallo straniero interessato,qualora si trovi regolarmente soggiornante in Italia ed in possesso di un permesso di soggiorno,al momento della richiesta:
non è tenuto a richiedere il nulla osta lo straniero già titolare di soggiorno valido al lavoro subordinato, poichè detta autorizzazione consente già la conversione in lavoro autonomo, previa acquisizione dei titoli abilitativi o autorizzatori
non è tenuto a richiedere il nulla osta lo straniero titolare di un permesso di soggiorno valido per formazione professionale o studio, ad eccezione di quello per studio di breve durata, poichè detta autorizzazione consente la conversione previa disponibilità della quota
deve richiedere il nulla osta invece colui che è titolare del soggiorno per lavoro subordinato stagionale o lavoro subordinato per casi particolari, poichè detta autorizzazione non consente la conversione in lavoro autonomo.
LA DOMANDA ANDRA' INOLTRATA ALLA QUESTURA COMPETENTE PER TERRITORIO, CON RIFERIMENTO:
c) al luogo ove avrà sede la professione o l'attività da intrappredersi.
d) al luogo ove ha sede l'attività gia esistente.
1) LA DOMANDA DI NULLA OSTA, CORREDATA DEGLI ALLEGATI, DEVE ESSERE INOLTRATA ALLA QUESTURA DEL LUOGO DOVE AVRA' SEDE L'ATTIVITA DA INTRAPPRENDERE - si rammenta che nelle ipotesi 1,2,3 e 4 la domanda deve essere anche corredata dell'autorizzazione al lavoro rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro
2) OTTENUTO IL NULLA OSTA, QUESTO DOCUMENTO QUALORA SIA STATO OTTENUTO MEDIANTE PROCURA DEVE ESSERE RECAPITATO ALLO STRANIERO CHE DEVE ENTRARE IN ITALIA
3) LO STRANIERO ALL'ESTERO IN POSSESSO DEL NULLA OSTA, SI RECA PRESSO LA RAPPRESENTANZA ITALIANA DEL SUO PAESE O QUELLO OVE E RESIDENTE, PER RICHIEDERE IL VISTO D’INGRESSO
** IL NULLA OSTA, LA DICHIARAZIONE E L'ATTESTAZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATI, AI FINI DEL RILASCIO DEL VISTO, ENTRO TRE MESI DALLA DATA DEL LORO RILASCIO
4) UNA VOLTA OTTENUTO IL VISTO E DOPO ESSERE GIUNTO IN ITALIA, LO STRANIERO DEVE DICHIARARE LA SUA PRESENZA E RICHIEDE IL PERMESSO DI SOGGIORNO AL QUESTORE, DEL LUOGO GIA' INDICATO, ENTRO OTTO GIORNI LAVORATIVI DAL SUO INGRESO IN ITALIA
NOTA BENE: IL POSSESSORE DELL’IMMOBILE DOVE LO STRANIERO GIUNTO DALL’ESTERO PRENDE DIMORA, ENTRO 48 ORE, HA L’OBBLIGO DI DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA ALL’AUTORITA’ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA DELL’OSPITALITA’ DATA AL PREDETTO STRANIERO, PENA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 160 A € 1.100
CONDIZIONI E REQUISITI, sequenza con riferimento all'elenco sopra indicato:
premessa: per tutti i casi deve essere dimostrata la disponibilità di una sistemazione alloggiativa, a disposizione dello straniero al momento del suo arrivo in Italia
1) per lo straniero, dirigente o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea, è richiesta l'autorizzazione al lavoro da richiede alla Direzione Provinciale del Lavoro
2) per lo straniero, lettore universitario di scambio o di madre lingua, è richiesta l'autorizzazione al lavoro da richiede alla Direzione Provinciale del Lavoro
3) per lo straniero professore universitario o ricercatore destinato a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia, è richiesta l'autorizzazione al lavoro da richiede alla Direzione Provinciale del Lavoro
4) per lo straniero traduttore o interprete, è richiesta l'autorizzazione al lavoro da richiede alla Direzione Provinciale del Lavoro - nota bene la idoneità professionale di traduttore o interprete non può essere dimostrata da dichiarazioni o certificazioni rese da privati
5) per lo straniero che intende avviare una attività professionale o lavorativa autonoma (non ancora esistente) l'interessato si deve munire della:
- dichiarazione
- attestazione
6) per lo straniero che intende entrare in collaborazione autonoma con una attività già esistente,(es. attività di consulenza, lavoro a progetto), l'interessato deve munirsi di:
a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal
committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c)
7) per lo straniero che intende svolgere lavoro autonomo in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, l'interessato deve munirsi di:
e) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese.
f) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società o della cooperativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
g) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
h) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto g)
8) per lo straniero che intende svolgere lavoro autonomo nel settore dello spettacolo, l'interessato deve munirsi di:
a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili.
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal
committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
c) idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorità consolare italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove non esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate, la certificazione in parola può essere sostituita dal curriculum professionale corredato da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa.
NOTA BENE:per gli approfondimenti a questa casistica è dedicata una apposita pagina