- è valida a tempo indeterminato - è revocabile - è soggetta alla vidimazione decennale - è un documento di identificazione n.b.per mantenerlo tale, a richiesta ed esigenza dell'interessato, le foto devono essere aggiornate ogni cinque anni
LA NORMA INDIVIDUA TRE IPOTESI
1. E' RILASCIATA ALLO STRANIERO
- regolarmente ed ininterrottamente soggiornante da almeno 6 anni, in possesso di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, quali:
-) Lavoro autonomo -) Lavoro subordinato a tempo indeterminato -) Motivi familiari -) Rifugio/Asilo
non ha titolo di richiedere la carta lo straniero titolare dei seguenti permessi di soggiorno, quali:
-) Attesa occupazione -) Studio e Studi religiosi -) Lavoro subordinato nel settore dello spettacolo -) Lavoro autonomo nel settore dello spettacolo -) Lavoro subordinato a tempo determinato e tutti quelli indicati nell'art. 24 e 27 t.u.
IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: - di reddito, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (vedi Tabella INPS).Il reddito è da commisurare in relazione al numero dei familiari anche non a carico, conviventi
- non pendono a suo carico procedimenti penali o condanne, per i reati indicati negli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (n.b.nel blocco 4 sono riportati gli articoli di legge e le condizioni per coloro che hanno subito condanne per tali reati)
nell'istanza lo straniero deve indicare:
-) le proprie generalità complete -) il luogo e i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei sei 6 anni precedenti -) il luogo di residenza -) le fonti di reddito specificandone l'ammontare -) se è a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale o essere stato condannato, indicando dove, quando e per quali reati
l'istanza deve essere corredata della seguente documentazione:
le fotocopie debbono essere ben leggibili e poste al centro del foglio formato A/4
a) marca da bollo da Euro 14,62
b) 4 fotografie formato tessera cm. 3,5 x 4,5 con le seguenti caratteristiche: recenti, unica posa, a colori, su fondo chiaro, a capo e volto scoperto, sufficientemente definita per distinguere i particolari
c) copia del passaporto o di documento equipolente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita del richiedente
d) dimostrazione del reddito relativo all'anno precedente (copia della denuncia dei redditi mod.730 o 740 e sua ricevuta di deposito, o copia del CUD; o buste paga)
Ai collaboratori domestici colf/badanti è richiesto l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS (vedi Tabella INPS). Il reddito è da commisurare in relazione al numero dei familiari anche non a carico, conviventi
h) copia delle buste paga relative all'anno in corso e) 1) certificato del casellario giudiziale 2) certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (da richiedere entrambi all'ufficio Casellario Giudiziale del Tribunale di Rimini Via Carlo Alberto Dalla Chiesa11)
Qualora il richiedente abbia soggiornato negli ultimi 6 anni in altre provincie, dovranno produrre anche il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso, rilasciato dalle Procure della Repubblica competente per quei territori
f) certificato di residenza
g) stato di famiglia
i) copia della comunicazione di assunzione mod. C/Ass e ricevura di deposito al Centro per l'Impiego, dal quale si evince che il contratto di lavoro è a tempo indeterminato
l) codice fiscale del richiedente (sempre) e codice fiscale o partita I.V.A. del datore di lavoro (quando si tratta di carta di soggiorno valida per il lavoro)
2 - LA CARTA DI SOGGIORNO PER IL CONIUGE E I FIGLI
2. LA CARTA DI SOGGIORNO PUO' ESSERE OTTENUTA ANCHE DAI FAMILIARI STRANIERI DELLO STRANIERO RICHIEDENTE O TITOLARE DI CARTA, QUALI:
- coniuge convivente - figlio minorenne convivente
IN QUESTA IPOTESI DEVONO ESSERE DIMOSTRATI I SEGUENTI REQUISITI
- di reddito, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (vedi tabella INPS). Il reddito è da commisurare in relazione al numero dei familiari anche non a carico, conviventi
- di alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, La cui attestazione è da richiedersi all'Ufficio Tecnico del Comune dove si trova l'unità immobiliare, (modulo della domanda) Ovvero l'alloggio è certificato idoneo sotto l'aspetto igienico-sanitario dall'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) competente per territorio.
- non pendono a suo carico procedimenti penali o condanne, per i reati indicati negli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (n.b.nel blocco 4 sono riportati gli articoli di legge e le condizioni per coloro che hanno subito condanne per tali reati)
- documentazione attestante il rapporto di parentela, con atti tradotti in italiano e legalizzati dalla rappresentanza italiana all'estero o attraverso la traduzione in lingua italiana e legalizzazione (c.d. Apostille) resa ai sensi della Convenzione de L'Aija del 05.10.1961 , oppure mediante la produzione dei certificati redatti sui moduli A,B e C da quei paesi firmatari della Convenzione di Parigi del 27.09.1956
nell'istanza lo straniero deve indicare:
-) le proprie generalità complete -) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei sei 6 anni precedenti -) il luogo di residenza -) le fonti di reddito specificandone l'ammontare -) se è a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale o essere stato condannato, indicando dove, quando e per quali reati
l'istanza deve essere corredata della seguente documentazione
le fotocopie debbono essere ben leggibili e poste al centro del foglio formato A/4
a) marca da bollo da Euro 14,62
b) 4 fotografie formato tessera cm. 3,5 x 4,5 con le seguenti caratteristiche: recenti, unica posa, a colori, su fondo chiaro, a capo e volto scoperto, sufficientemente definita per distinguere i particolari
c) copia del passaporto o di documento equipolente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita del richiedente
d) dimostrazione del reddito relativo all'anno precedente (copia della denuncia dei redditi mod.730 o 740 e sua ricevuta di deposito, o copia del CUD; o buste paga)
Ai collaboratori domestici colf/badanti è richiesto l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS (vedi Tabella INPS). Il reddito è da commisurare in relazione al numero dei familiari anche non a carico, conviventi
e) copia delle busta paga relative all'anno in corso
il reddito è da commisurarsi al numero dei familiari a carico, cioè deve essere sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
f) 1) certificato del casellario giudiziale 2) certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (da richiedere entrambi all'ufficio Casellario Giudiziale del Tribunale di Rimini Via Carlo Alberto Della Chiesa 11)
Qualora il richiedente abbia soggiornato negli ultimi 6 anni in altre provincie, dovranno produrre anche il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso, rilasciato dalle Procure della Repubblica competente per quei territori
g) attestazione di idoneità dell'alloggio emesso dall'Ufficio Tecnico o dall'AUSL
h) certificato di residenza
i) certificato di stato famiglia
l) certificato di matrimonio
m) certificato di nascita dei figli
n) copia della comunicazione di assunzione mod. C/Ass e ricevura di deposito al Centro per l'Impiego, dal quale si evince che il contratto di lavoro è a tempo indeterminato
o) codice fiscale del richiedente (sempre) e codice fiscale o partita I.V.A. del datore di lavoro (quando si tratta di carta di soggiorno valida per il lavoro subordinato)
N.B. IL NUMERO DELLE COPIE DELL'ISTANZA DOVRA' ESSERE PARI A QUELLO DELLE PERSONE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA CARTA DI SOGGIORNO + 1
3. LA CARTA DI SOGGIORNO PUO' ESSERE OTTENUTA ANCHE DAI FAMILIARI STRANIERI DEL CITTADINO ITALIANO O DI UN CITTADINO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, QUALI:
- coniuge convivente
- figlio minorenne convivente
- genitore convivente
IN QUESTA IPOTESI DEVONO ESSERE ESIBITI I SEGUENTI REQUISITI
- documentazione attestante il rapporto di parentela, con atti tradotti e legalizzati
- di reddito, non inferiore all'importo all'importo annuo dell'assegno sociale (vedi tabella INPS) Il reddito è da commisurare in relazione al numero dei familiari anche non a carico, conviventi
- non pendono a suo carico procedimenti penali o condanne, per i reati indicati negli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (n.b.nel blocco 4 sono riportati gli articoli di legge e le condizioni per coloro che hanno subito condanne per tali reati)
- documentazione attestatnte il rapporto di parentela, con atti tradotti e legalizzati
nell'istanza lo straniero deve indicare:
-) le proprie generalità complete
-) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei sei 6 anni precedenti
-) il luogo di residenza
-) le fonti di sostentamento o reddito
-) se è a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale o essere stato condannato, indicando dove, quando e per quali reati
l'istanza deve essere corredata della seguente documentazione
le fotocopie debbono essere ben leggibili e poste al centro del foglio formato A/4
a) marca da bollo da Euro 14,62
b) 4 fotografie formato tessera cm. 3,5 x 4,5 con le seguenti caratteristiche: recenti, unica posa, a colori, su fondo chiaro, a capo e volto scoperto, sufficientemente definita per distinguere i particolari
c) copia del passaporto o di documento equipolente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita del richiedente
d) dimostrazione del reddito relativo all'anno precedente (copia della denuncia dei redditi mod.730 o 740 e sua ricevuta di deposito, o copia del CUD; o buste paga)
Ai collaboratori domestici colf/badanti è richiesto l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS (vedi Tabella INPS). Il reddito è da commisurare in relazione al numero dei familiari anche non a carico, conviventi
i)
1) certificato del casellario giudiziale
2) certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (da richiedere entrambi all'ufficio Casellario Giudiziale del Tribunale di Rimini Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 11)
Qualora il richiedente abbia soggiornato negli ultimi 6 anni in altre provincie, dovranno produrre anche il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso, rilasciato dalle Procure della Repubblica competente per quei territori
l) certificato di residenza
m) stato di famiglia
q) codice fiscale del richiedente
N.B. IL NUMERO DELLE COPIE DELL'ISTANZA DOVRA' ESSERE PARI A QUELLO DELLE PERSONE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA CARTA DI SOGGIORNO + 1
4 - REATI OSTATIVI ALLA CARTA DI SOGGIORNO E CONDIZIONI PER CHI HA RIPORTATO CONDANNE
art. 9 DL.vo 286/98 (Carta di soggiorno)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
a) lo straniero che ha riportato codanne ostative, pronunciate con il rito ordinario potrà richiedere la carta di soggiorno dopo aver ottenuto la riabilitazione (magistrato di sorveglianza)
b) lo straniero che ha riportato condanne ostative, pronunciate con il rito del patteggiamento, potrà richiedere la carta di soggiorno trascorsi cinque anni a decorrere dal, dopo esser stati dichiarati cessati gli effetti penali art. 445 c.p.p. (Procura della Repubblica)