Mercoledì 8 Settembre 2010



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CITTADINI RICONOSCIUTI APOLIDI O RIFUGIATI POLITICI
 
art. 16 della legge 5/02/1991 – D.P.R. 18/04/1994 N. 362

I cittadini stranieri riconosciuti apolidi o rifugiati politici dalle Autorità Competenti (in particolare per i rifugiati politici occorre una dichiarazione da parte dell’O.N.U.) possono presentare istanza per la concessione della cittadinanza italiana dopo una permanenza regolare in Italia di 5 anni.

In questo caso, ovviamente, gli stessi cittadini non potranno presentare la documentazione del Paese di Origine in quanto in un caso non hanno nazionalità e nell’altro caso la presentazione della richiesta di documentazione al Paese di Origine sarebbe contraddittoria rispetto alla loro situazione di rifugiati politici.

Quindi per gli apolidi dovrà acquisirsi la documentazione relativa alla nascita ed ai carichi penali dei vari paesi dove gli stessi hanno risieduto, mentre per i cittadini riconosciuti rifugiati politici dovrà acquisirsi il certificato dell’O.N.U. con il quale gli stessi sono stati riconosciuti rifugiati politici ed ogni altra documentazione che sia possibile acquisire compatibilmente al loro status.

Anche questi cittadini dovranno presentare istanza in bollo da 11 Euro redatta su modulo prestampato da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini.
Link Utili
  Provincia di rimini  
  Questura di rimini  
  Prefettura di rimini  

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Comune di Misano Adriatico  Misano Adriatico
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