CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE
NATURALIZZAZIONE NEL CASO DI RESIDENZA LEGALE IN ITALIA PER UN CERTO PERIODO DI TEMPO
art. 9 della legge 91/1992
Al fine dell’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno dieci anni di residenza legale (cioè con iscrizione nell’anagrafe dei residenti del Comune ove lo straniero ha dimorato e dove attualmente dimora (N.B. non ha validità il semplice domicilio) – (Per i cittadini appartenenti all’Unione Europea il termine di dieci anni di residenza legale è ridotto a 4 anni, mentre per gli apolidi e i rifugiati politici il termine è ridotto a 5 anni);
- non avere riportato condanne per un delitto non colposo che comportino l’erogazione di una pena nella misura non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- non avere riportato la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un’Autorità Giudiziaria straniera.
CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
DOCUMENTI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
ACQUISTO A SEGUITO DI RESIDENZA
art.9 Legge 5/2/92 n.91 – D.P.R. 18/4/94 N.362
Istanza in bollo da 11 Euro da compilarsi su modulo prestampato da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini o scaricabile da qui (scarica il Modulo).
Estratto dell’atto di nascita del Paese d’origine completo di tutte le generalità, esclusa l’ipotesi di nascita in Italia;
Certificato penale del paese d’origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (documentazione autocertificabile).
N.B. si precisa che i certificati di nascita e penali formati all’estero (tranne che per quei Paesi che sono esentati dalla legalizzazione) devono essere legalizzati (vistati) dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il certificato è prodotto e muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana all’estero o del paese di origine in Italia, o da un perito traduttore ufficiale (e in questo caso successivamente sottoposta a giuramento presso l’Ufficio Giudiziario della provincia ove ha sede il traduttore ufficiale).
AVVERTENZA: Il Ministero ha facoltà di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE PRODOTTA IN QUATTRO COPIE (1 ORIGINALE IN BOLLO E 3 COPIE IN CARTA LIBERA NON AUTENTICATE).
CITTADINI APPARTENENTI A PAESI EXTRACOMUNITARI
DOCUMENTI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
ACQUISTO A SEGUITO DI RESIDENZA
art. 9 della legge 5/02/1991 – D.P.R. 18/04/1994 N. 362
Istanza in bollo da 11 Euro da compilarsi su modulo prestampato da ritirarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini o da scaricabile da qui (scarica il Modulo).
Atto di nascita del Paese di Origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatica o Consolare del Paese di Origine debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita) nonché paternità e maternità del richiedente;
Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà qualora l’ordinamento del Paese di origine non preveda il rilascio di certificazione penale. In tale atto sostitutivo il dichiarante dovrà attestare di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a suo carico nel Paese di Origine; inoltre, il dichiarante dovrà produrre un’attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare nella quale si attesti che nel Paese di Origine non è previsto il rilascio della certificazione relativa ai procedimenti penali.
N.B. si precisa che i certificati di nascita e penali formati all’estero (tranne che per quei Paesi che sono esentati dalla legalizzazione) devono essere legalizzati (vistati) dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato in cui il certificato è prodotto e muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana all’estero o del paese di origine in Italia, o da un perito traduttore ufficiale (e in questo caso successivamente sottoposta a giuramento presso l’Ufficio Giudiziario della provincia ove ha sede il traduttore ufficiale).
AVVERTENZA: Il Ministero dell’Interno ha facoltà di richiedere a seconda dei singoli casi altri documenti.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE PRODOTTA IN QUATTRO COPIE (1 ORIGINALE IN BOLLO E 3 COPIE IN CARTA LIBERA NON AUTENTICATE).